Norme antibrigantaggio anche Ferdinando di Borbone ci provò


 di Maria Lombardo

Nel 1821 re Ferdinando I° emise un decreto reale contenente norme severissime per la repressione del brigantaggio nei territori continentali del Regno di Napoli. Nei territori del Sud continentale venivano istituite quattro corti marziali, la Campania al maresciallo Salluzzi; l'Abruzzo, Molise, Terra di Lavoro al maresciallo Mari; Basilicata e Puglia meridionale al maresciallo Roth; la Calabria al maresciallo Pastore. In tutti i comuni borbonici venivano pubblicate delle liste di banditi, dette “Liste di fuor bando”, contenenti i nomi dei ricercati per brigantaggio, che potevano essere uccisi da chiunque, ricevendo anche un premio in denaro, rispettivamente di 200 ducati per il capobanda e di 100 per il semplice componente la banda. Le norme del Decreto reale borbonico 110/1821 prevedevano la pena di morte per chiunque facesse parte di una banda armata (era sufficiente essere membri di un gruppo anche di soli tre uomini, di cui anche uno solo armato) e che commettesse crimini di qualsiasi natura. Era prevista la pena di morte anche per tutti i “manutengoli”, ovvero per quelli che, in qualunque modo, aiutassero, favorissero o si rendessero complici dei briganti: informatori, ricettatori, etc. Poteva essere concessa l'amnistia, ma solo per i briganti che eliminavano altri briganti specie se più pericolosi. Ad esempio, un bandito otteneva l'impunità per i propri reati uccidendo un altro bandito della stessa banda, mentre un capobrigante era amnistiato soltanto se uccideva tre banditi. Se invece un bandito uccideva un capobanda, co otteneva la grazia ed era anche premiato. Si cercava in questo modo d'istigare i briganti ad eliminarsi a vicenda. Il brigantaggio interessò in genere, tutta la permanenza della dinastia borbonica sul trono napoletano. La crisi economica del 1825-1826 prostrò il mondo delle campagne e diede il via alla ripresa della guerriglia rurale e a clamorosi episodi di brigantaggio con un ribellismo endemico, in estese zone della Calabria. Per l’abilità dimostrata nel periodo murattiano, Ferdinando I° confermò nel suo incarico il generale Charles Antoine Manhès, promosso nel 1827 a inspecteur général de gendarmerie. Ancora nell'ottobre 1859, pochi mesi prima della fine del Regno delle Due Sicilie, il re Francesco II° con il Decreto n. 424 del 24 ottobre 1859 conferì a Emanuele Caracciolo, comandante in seconda della gendarmeria, destinato nelle tre Calabrie, il potere di arrestare e far processare dagli ordinari consigli di guerra delle guarnigioni di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria coloro che si macchiavano dei seguenti reati:

  1. Comitiva armata

  2. Resistenza alla forza pubblica

  3. brigantaggio

  4. favoreggiamento al brigantaggio

Il procedimento giudiziario avrebbe dovuto svolgersi secondo l'articolo 339 e seguenti dello Statuto Penale Militare e le condanne eseguire secondo l'articolo 347 del medesimo statuto, entrambi facenti parte del capitolo IX "Della processura subitanea". L'articolo 339 affermava la necessità di un "pronto esempio" per quei reati che potevano «interessare la militar disciplina e la sicurezza delle truppe», e per «impedire le funeste conseguenze di simili reati» si sarebbe adoperato «un più spedito giudizio che si chiamerà subitaneo». L'articolo 347 recitava: "Le decisioni de' Consigli di guerra radunati con modo subitaneo non ammettono richiamo all'alta Corte militare e vengono eseguite nello stesso termine che il rispettivo Consiglio stabilirà", ossia le condanne erano inappellabili e venivano in pratica eseguite nel più breve tempo possibile.


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